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Statuto e Regolamento

STATUTO DI ACCADEMIA MAESTRI PASTICCERI ITALIANI

si è potuta affermare grazie al confronto aperto ed approfondito che ha consolidato la crescita del gruppo .

ART. 1

E’ costituita l’Associazione: ACCADEMIA MAESTRI PASTICCIERI ITALIANI. La sede sarà ubicata nel comune ove ha la sede la ditta di appartenenza del Presidente pro tempore. Inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea potrà istituire o sciogliere sedi secondarie, sedi operativa ed uffici, sia in Italia che all’estero. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento esecutivo e dai principi generali dettati dall’ordinamento giuridico

ART. 2

L’ Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 3

L’ Associazione ha il preciso scopo di accrescere le conoscenze nell’arte della pasticceria e nell’uso dei materiali dei propri iscritti e non, nonché di propagandare in Italia e all’estero la pasticceria italiana di alto livello.

ART. 4

Per il raggiungimento dei fini enunciati nel precedente articolo, l’Associazione, anche per il tramite e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, potrà:

  • svolgere attività di ricerca volta ad esaminare le caratteristiche tecniche ed organolettiche dei prodotti utilizzati nel settore alimentare, anche al fine dell’individuazione di nuovi prodotti applicabili ed utilizzabili nell’ambito della pasticceria;
  • studiare ed adottare i mezzi ritenuti più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, la qualità delle materie prime e l’offerta dei prodotti, nonché individuare e dettare disciplinari di produzione e/o di commercializzazione dei prodotti di pasticceria e non;
  • promuovere, istituire e gestire corsi o seminari di formazione e/o perfezionamento professionale, nell’ambito tanto della produzione della pasticceria, quanto della gestione dell’attività, della conduzione dei locali, dell’offerta al pubblico dei prodotti e dell’adeguamento alle normative vigenti nel settore di riferimento;
  • diffondere e promuovere gli interessi professionali e di immagine di alta qualità delle pasticcerie aderenti, anche attraverso attività di promozione in favore di singoli Associati o categorie di Associati;
  • favorire l’interscambio delle conoscenze nell’arte della pasticceria e nell’uso dei materiali;
  • partecipare a e/o organizzare fiere e manifestazioni;
  • acquistare, permutare od alienare mobili e immobili espressamente destinati al funzionamento dell’Associazione stessa, in forma diretta ovvero indiretta e per regolare le attività sia promozionali che di organizzazione tecnica professionale. Potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, commerciali ed industriali, che abbiano attinenza con l’oggetto sociale o che possono facilitare il raggiungimento dei fini previsti o dichiarati nel presente Statuto. Inoltre, al solo fine di reperire fondi per l’esercizio della propria attività istituzionale, l’Associazione potrà svolgere attività di tipo commerciale, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
  • organizzare e gestire corsi di formazione rivolti a soggetti esterni all’Associazione;
  • concludere accordi di Partnership con aziende di produzione e/o di commercializzazione di prodotti di alta qualità collegati o connessi al mondo della pasticceria, anche concedendo loro l’utilizzo, a mero a scopo pubblicitario, del marchio dell’Associazione;
  • pubblicare libri e/o riviste nell’ambito del settore di riferimento;
  • commercializzare prodotti di gastronomia/pasticceria;
  • svolgere attività di consulenza per conto di soggetti terzi nell’ambito del settore di riferimento dell’Associazione.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione può svolgere attività promozionali e culturali a favore degli associati come pure di terzi. Inoltre, l’associazione potrà esercitare attività strumentali e/o connesse alla realizzazione dello scopo sociale. In caso di necessità potrà assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di altre forme di collaborazione continuativa e/o occasionale. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alla legislazione vigente in materia. Potrà, altresì, richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati e/o pubblici.

Nella prospettiva di sostenere e diffondere lo sviluppo e la promozione dell’arte pasticcera in tutte le sue forme, l’associazione potrà organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, show cooking, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, viaggi, centri di studio, congressi, convegni rivolti al conseguimento dello scopo sociale e potrà avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività. Potrà organizzare attività didattiche e formative rivolte agli associati per l’approfondimento delle tematiche di interesse sociale, gestire e/o possedere, prendere ovvero concedere in locazione qualsiasi tipologia di impianto sia immobile che mobile, sottoscrivere accordi con altre associazioni ovvero terzi in genere, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile e pertinente. Potrà programmare, produrre e gestire seminari o lezioni, corsi formativi-laboratoriali, organizzare eventi come manifestazioni, spettacoli, performance, reading, mostre, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, corsi di qualificazione, attività radiofoniche tramite web radio con la creazione di format originali, curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione dell’arte pasticcera anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali, quali e/book, podcast, mp3, siti web, socialnetwork, blog e supporti audiovisivi, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica. L’associazione si rende disponibile anche per la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Potrà affiancare enti, istituzioni, associazioni di volontariato, potrà partecipare a società e consorzi che abbiano finalità istituzionali in armonia o in affinità con quelli dell’associazione. Potrà promuover e siglare apposite convenzioni e laddove opportuno sottoscrivere accordi negoziali ovvero di affiliazione.

ART. 5

Per disciplinare il funzionamento dell’Associazione e l’attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali ci si avvarrà di un regolamento, da approvarsi dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che detterà le norme comportamentali alle quali l’associato dovrà attenersi scrupolosamente pena l’esclusione. Eventuali aggiornamenti o variazioni al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall’Assemblea e comunicate a tutti i soci.

ART. 6

Il numero degli Associati non è soggetto a limitazioni. All’Associazione potranno aderire solo persone fisiche che siano maestri pasticcieri di provata professionalità e capacità artistiche o consulenti di comprovata formazione ed esperienza nell’ambito della produzione e della distribuzione di prodotti di pasticceria. Per partecipare all’Associazione il candidato dovrà inviare al Presidente il modulo di Domanda di Candidatura compilato in ogni sua parte, e sottoporsi all’esame di una Commissione d’Esame nominata dal Consiglio Direttivo, volto a valutare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente paragrafo, secondo la procedura stabilita dal regolamento dell’Associazione. L’ammissione è disposta a giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo, su parere della Commissione d’Esame, e comunicata, a mezzo posta elettronica certificata al candidato; la mancata comunicazione della determinazione del Consiglio Direttivo nel termine di due anni dalla presentazione equivale a rifiuto alla domanda di associazione.  Possono essere soci solo persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età anche se non esercenti alcuna attività di pasticceria sotto forma di titolarità di precipua impresa commerciale. Le comunicazioni fra associazione e associati potranno avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata (in tal caso ogni associato sarà obbligato a indicare all’associazione un indirizzo pec di riferimento). Lo status di associato potrà essere riconosciuto anche ai maestri pasticceri non titolari di attività di pasticceria.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno corrisposto la quota associativa annuale. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

ART. 7

Ogni associato è tenuto a corrispondere all’Associazione una quota annuale di associazione, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno . L’importo di tale quota è determinato, su indicazione del Consiglio Direttivo e con periodicità annuale, dall’Assemblea degli Associati, riunitasi per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno trascorso. L’importo della quota associativa dovrà essere corrisposto da ogni associato all’Associazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione dell’importo della quota di iscrizione, ovvero, in caso di mancata partecipazione dell’Associato alla relativa Assemblea, entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento. Qualora in sede di approvazione del rendiconto l’Assemblea non assuma alcuna determinazione in merito alla quota di associazione, l’importo per l’anno successivo sarà pari a quanto stabilito a tale titolo per l’anno precedente, aggiornato secondo l’indice Istat. In tal caso, il termine di 30 giorni per il relativo pagamento decorrerà dalla data della delibera di approvazione del rendiconto. Gli associati iscrittisi all’Associazione ad anno già iniziato saranno tenuti a corrispondere per intero la quota di associazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta associazione. Ogni nuovo iscritto, inoltre, sarà tenuto a corrispondere all’Associazione una quota di prima iscrizione una tantum, dell’importo che verrà determinato di anno in anno dall’Associazione con le medesime modalità di determinazione della quota associativa.

ART. 8

La qualità di Associato è personale, non è trasmissibile e/o cedibile a terzi per atto negoziale inter vivos, e si perde per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione. L’associato ha facoltà di recedere liberamente dall’Associazione, comunicando la propria volontà a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la relativa dichiarazione sia stata fatta almeno tre mesi prima. Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio Direttivo potrà disporre l’esclusione dell’Associato dall’Associazione. A tal fine, e salvo ulteriori casi quivi non previsti, sono esplicitamente ritenuti gravi motivi idonei a determinare l’esclusione dall’Associazione:

  • il mancato pagamento della quota sociale nei modi e termini di cui al punto 8 che precede;
  • essere falliti, interdetti o inabilitati;
  • aver subito condanne penali passate in giudicato per qualsiasi reato, ad eccezione di quelli colposi;
  • la perdita per qualsiasi ragione dei requisiti associativi previsti dal presente Statuto;
  • l’inadempimento agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;
  • tenere comportamenti contrastanti con il (ovvero omettere comportamenti richiesti dal) presente Statuto e/o Regolamento dell’Associazione e quindi non ottemperare alle corrispondenti determinazioni ivi comprese le determinazioni degli organi dell’Associazione;
  • compromettere, o tentare di compromettere, il buon nome dell’Associazione e/o dei suoi Associati ovvero assumere iniziative e/o condotte pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo sociale;
  • tenere comportamenti ostruzionistici e lesivi, anche indirettamente, del buon funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi;
  • prendere parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad iniziative od operazioni singole o collegiali contrastanti o concorrenti a quella dell’Associazione;
  • compromettere in qualsiasi modo il buon esito dell’attività svolta dall’Associazione ivi compresi corsi, fiere, manifestazioni ecc., nonché l’esercizio della sua eventuale attività commerciale;
  • il disinteressamento all’attività dell’Associazione, che si manifesta, tra l’ altro, con l’ingiustificata assenza, nel corso dell’anno, dai seminari previsti dal Regolamento e dalle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;
  • l’instaurazione di un contenzioso con l’Associazione

In alternativa, è facoltà del Consiglio Direttivo comminare le seguenti sanzioni disciplinari, anche su segnalazione di altri Associati:

  • richiamo scritto ufficiale;
  • sospensione temporanea dalle attività dell’Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno, altresì, per condotta contrastante con gli scopi dell’Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, di quelli previsti dai regolamenti e dalle determinazioni assembleari, nonché nei casi di recesso, decesso, esclusione ovvero altri eventi tipizzati dallo statuto e/o dalla legge. Non sono quindi ammesse adesioni condizionate ovvero che introducano termini. L’Associazione, pertanto, esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento dello status di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

In caso di decesso dell’associato possono sostituirsi nella qualità di associato soltanto un erede legittimo che abbia, al momento dell’apertura della successione, le medesime condizioni richieste per l’ammissione, fermo restando che per l’acquisizione della qualità di associato sarà necessario superare con successo la procedura selettiva dettata dallo statuto sociale e/o dalle disposizioni regolamentari.

ART. 9 

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.  Nel caso di recesso l’associato, a decorrere dalla ricezione della relativa comunicazione pec, perderà il diritto alla convocazione delle assemblee degli associati e non avrà diritto di intervento e diritto di voto. Potrà, invece, continuare ad esercitare gli altri diritti derivanti dal suo status di associato sino alla scadenza dell’anno solare nel quale il recesso stesso è stato esercitato.

Nel caso di esclusione, invece, all’associato verrà immediatamente precluso l’esercizio di ogni diritto connesso allo status di associato, ivi compreso l’utilizzo e l’impiego dei simboli, dei segni distintivi, del marchio e del logo riconducibili all’associazione.

Sia in caso di recesso che in caso di esclusione l’ex Associato è tenuto all’obbligo di riservatezza e pertanto gli è fatto divieto di divulgare qualsiasi informazione inerente all’Associazione.

ART. 10

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote associative che ciascun Associato dovrà versare annualmente;

b) dal fondo formato dai contributi volontari dei soci, o conferiti a qualsiasi titolo, provenienti dalle attività connesse al raggiungimento dei fini sociali

c) dal fondo consortile costituito dalla somma che ciascun associato verserà una tantum all’atto dell’iscrizione;

d) da tutti i beni che per acquisto, donazione o lascito entreranno a far parte del patrimonio sociale, compresa ogni riserva straordinaria o accantonamento costituito da utili o rimborsi per prestazioni volontarie rese dagli Associati a terzi per conto dell’Associazione;

e) dagli avanzi di gestione;

f) dagli introiti derivanti dall’esercizio di eventuale attività commerciale;

g)dai contributi ed elargizioni a titolo promozionale conferiti da non componenti l’Associazione. Il patrimonio non può essere ripartito fra i soci.

ART. 11

L’ esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto di gestione previo inventario compilato con i criteri della saggia prudenza. L’assemblea approva annualmente il rendiconto di gestione e delibera in ordine al pagamento di tutte le spese e/o costi, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci per rimborso spese. I residui attivi saranno destinati:

  • il 10 % al fondo di riserva ordinario;
  • il 10 % al fondo di riserva straordinario;
  • l’ 80 % a disposizione del Consiglio Direttivo, per essere utilizzato per il raggiungimento dei fini sociali.

ART. 12

Sono organi dell’Associazione:

a)l’Assemblea generale dei soci;

b)il Consiglio Direttivo;

c)il Presidente;

d)Il Comitato di Presidenza;

e)il Collegio dei Revisori Amministrativi.

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare un Presidente Onorario tra gli associati che abbiano maturato meriti, qualifiche o riconoscimenti particolari nell’ambito della pasticceria italiana, ovvero abbiano contribuito in modo determinante e con il proprio operato al perseguimento dei fini propri dell’Associazione . Il Presidente Onorario avrà le medesime funzioni di un Consigliere del Consiglio Direttivo, al quale andrà ad aggiungersi indipendentemente dal numero dei suoi componenti.

ART. 13

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, per approvare il rendiconto di gestione e per trattare tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno che sono di sua competenza. L’ordine del giorno è obbligatorio. I soci hanno diritto di fare iscrivere all’ordine del giorno determinati temi e chiedere la convocazione dell’assemblea a condizione che la richiesta sia presentata per iscritto da almeno il quinto dei soci aventi diritto al voto nell’assemblea. In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo amministrativo. L’Assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, approva il bilancio ovvero il rendiconto relativamente ad ogni esercizio finanziario, stabilisce l’entità della quota associativa annuale, elegge eventualmente i componenti del Collegio dei revisori (ove previsto obbligatoriamente per legge) ed adotta eventuali azioni di revoca di tale organo, approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti, fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale, destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, sulle modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto e su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto ovvero proposto dall’organo direttivo.

ART. 14

L’ assemblea è convocata con avviso da spedirsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro degli Associati. In caso di omessa convocazione, l’ Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto .  Il luogo dell’adunanza assembleare può essere individuato anche fuori dall’indirizzo della sede sociale.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’esame del bilancio di esercizio e per l’adozione delle conseguenti deliberazioni.

ART. 15

All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli Associati, ma possono votare solo coloro che risultino iscritti da almeno un anno nel relativo registro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di impedimento per giustificati motivi l’Associato può delegare un altro Associato di sua fiducia; ogni Associato può rappresentare solo un altro Associato a mezzo di delega scritta. Le deleghe scritte devono essere consegnate al Consiglio Direttivo, conservate per ogni tornata elettorale in amministrazione e menzionate nel verbale di assemblea. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli Associati, ed in seconda convocazione senza minimi di partecipazione. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi e nel calcolo della maggioranza non si considerano gli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati. Le votazioni avvengono per alzata di mano e dovranno farsi per scheda segreta quando ne faccia richiesta anche un solo Associato; sono, in ogni caso, assunte a scrutinio segreto le delibere aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali. Tutte le delibere dell’Assemblea, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti. Non hanno diritto di voto gli associati nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione. Gli associati con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all’assemblea ma senza diritto di voto e di intervento.

All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, non associati (consulenti, tecnici, imprenditori, ecc.) purché la loro partecipazione sia comunicata agli Associati con l’avviso di convocazione dell’Assemblea e abbia relazione con gli argomenti posti all’ordine del giorno.

ART. 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un membro dell’Assemblea nominato seduta stante, il quale nomina un segretario ed in caso di votazioni due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa e dal segretario. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le funzioni di segretario dell’Assemblea vengono svolte da un soggetto designato dal Presidente dell’Assemblea anche tra non associati; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale assembleare è redatto da un notaio.

ART. 17

Gli Associati sono riuniti in Gruppi di Lavoro, in funzione della loro dislocazione sul territorio nazionale. Ogni Gruppo nomina un proprio delegato che coordina i lavori del Gruppo stesso e fa parte di diritto di una commissione nominata dal Consiglio Direttivo, che verrà questi consultata a livello propositivo per la stesura del programma del Gruppo e per la localizzazione e formalizzazione dei seminari.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è formato da 12 membri, anche non associati per un massimo di 3 componenti, nominati dall’assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà in ogni caso avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del mandato, rimane in carica, con pieni poteri, il Consiglio Direttivo uscente.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente Ordinario, il Vice Presidente Vicario e il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno nel Consiglio Direttivo gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all’Associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

L’Assemblea degli Associati può attribuire al Consiglio Direttivo un compenso annuo e un’indennità di fine mandato, che potranno essere rideterminati di anno in anno in sede di approvazione del rendiconto di gestione; in caso di mancata rideterminazione del compenso, per l’anno successivo il Consiglio Direttivo avrà diritto a un compenso pari a quanto deliberato per l’anno precedente. Il Consiglio Direttivo ripartisce al proprio interno il compenso così deliberato, anche in funzione delle mansioni svolte e delle deleghe attribuite ai singoli Consiglieri. In ogni caso, ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del proprio incarico o per l’attività svolta in nome e per conto dell’Associazione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono dispensati dal presentare cauzione.

ART. 19

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare. Il Presidente ha l’obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica.

La convocazione è eseguita a mezzo di avvisi personali comunicati per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, indicanti almeno l’indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l’adunanza e l’ordine del giorno.

In Caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Il Consiglio Direttivo è, in ogni caso, validamente costituito qualora partecipino all’adunanza tutti i suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti con votazione palese. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Su iniziativa del Presidente, le decisioni del Consiglio possono essere assunte altresì mediante la sottoscrizione da parte dei membri del Consiglio Direttivo, anche in luoghi e tempi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l’ argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui e’ prestato. La documentazione di cui sopra e’ conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni del Consiglio Direttivo. Tutti i membri devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale, che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente. La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente il consenso della maggioranza del suoi componenti in carica. Il Presidente dà comunicazione dell’esito della procedura a tutti i membri del Consiglio Direttivo. A parità di voti, prevale la proposta che ha ricevuto il voto del Presidente.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri connessi alla gestione dell’Associazione. Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente statuto, ad esso spetta di:

1)       esercitare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

2)       curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

3)       curare l’osservanza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione;

4)       redigere le bozze di rendiconto di gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

5)       compilare i regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione;

6)       stipulare tutti gli atti e le convenzioni inerenti all’attività sociale;

7)       nominare i coordinatori volontari determinandone i ruoli, le attribuzioni e i campi operativi;

8)       conferire procure speciali o generali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell’Assemblea;

9)       assumere o licenziare eventuale personale esecutivo od amministrativo fissandone le mansioni e retribuzioni;

10)   deliberare circa l’ammissione, il recesso o l’esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, in tutto ovvero in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione degli associati. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo ed al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dall’associazione. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che possono essere, in ogni tempo, revocati ovvero sostituiti dal Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte da un membro designato al suo interno dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio Direttivo, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 21

La cooptazione è ammessa per un numero non superiore a tre membri se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo e siano esaurite le graduatorie degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo. I membri rimasti in carica provvedono alla sostituzione con delibera. I membri cooptati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

ART. 22

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Presidente Onorario dell’Associazione. Tale organo ha funzione consultiva, e può essere convocato dal Presidente dell’Associazione, senza formalità di sorta, ogniqualvolta vi siano da assumere decisioni di particolare urgenza, tali che la convocazione dell’intero Consiglio ne risulterebbe tardiva o comunque intempestiva rispetto alla decisione da assumere. In ogni caso, ogniqualvolta il Presidente convochi il Comitato di Presidenza, nel corso della successiva adunanza del Consiglio Direttivo dovrà relazionarne l’operato, descrivendo l’oggetto della discussione, le decisioni assunte e le ragioni d’urgenza che ha determinato l’impossibilità a convocare il Consiglio Direttivo.

ART. 23

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e cura l’attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni e dai privati pagamenti a qualsiasi titolo di ogni natura, rilasciandone regolare quietanza. Il Presidente ha anche la facoltà di aprire conti correnti postali o bancari, di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Su autorizzazione del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte ai Vice Presidenti o ad un Consigliere, o con speciale procura ad un coordinatore o ad impiegati amministrativi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente vicario. Al Presidente dell’Associazione, in particolare, competono: la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio Direttivo per il conseguimento dell’oggetto sociale, l’incasso delle somme dovute all’Associazione, a qualunque titolo, dagli Associati e dai soggetti pubblici e privati, la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle controversi giudiziali e stragiudiziali attive e passive riguardanti l’Associazione presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale e organo di composizione delle liti ivi compresi organismi di conciliazione e di mediazione. Il Presidente dell’Associazione sarà tenuto alla conservazione del libro degli associati, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte da uno dei due Vice Presidenti, la cui firma farà piena prova, nei confronti degli Associati e dei terzi, dell’assenza e/o dell’impedimento del Presidente.

ART. 24

Il Collegio dei Revisori Amministrativi si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea. Essi non potranno essere parenti fino al III° grado dei componenti del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica per 5 anni e sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Collegio viene nominato dall’Assemblea. Il Collegio controlla l’amministrazione dell’Assemblea, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. I Revisori Amministrativi possono procedere in ogni momento, anche individualmente, ad eseguire ispezioni o controlli e possono richiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali ovvero su determinate iniziative. Degli accertamenti eseguiti deve trovarsi espressa nota nell’apposito libro dei verbali. I Revisori dei Conti devono convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione di atti da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 25

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza di cui all’art. 15. Nella stessa sede l’Assemblea nominerà un liquidatore, al quale spetterà il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento di tale incarico ed un congruo compenso per l’opera svolta. Il patrimonio residuo in seguito alla liquidazione verrà devoluto a scopi benefici conformi allo spirito ed alle finalità dello Statuto. L’Assemblea straordinaria, in questo caso, dovrà procedere anche alla nomina dei liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i soci.

ART. 26

Per tutto quanto non è riportato nel presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute.

REGOLAMENTO DI ACCADEMIA MAESTRI PASTICCERI ITALIANI

si è potuta affermare grazie al confronto aperto ed approfondito che ha consolidato la crescita del gruppo .

In base all’ articolo cinque dello Statuto dell’Associazione, viene reso esecutivo il seguente regolamento approvato dall’Assemblea Plenaria:

ART. 1 – DOMANDA DI ASSOCIAZIONE E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 6 dello statuto dell’Associazione, i candidati che intendano diventare membri di Accademia Maestri Pasticceri Italiani (d’ora in poi anche AMPI) dovranno sottoporsi alla valutazione di una Commissione all’uopo nominata che verifichi la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 6 comma 1 dello Statuto. Pervenuta la comunicazione di candidatura, il Consiglio Direttivo interpella gli Associati della zona presso cui è stanziata l’attività del candidato o in cui opera il candidato, i quali potranno porre il loro veto, motivato e/o scritto, all’ammissione all’Associazione del candidato stesso. In caso contrario, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare una Commissione di valutazione composta da almeno 2 membri scelti tra i propri Associati. I membri dell’Associazione, scelti anche in funzione delle loro specifiche competenze e della dislocazione territoriale del candidato, sono tenuti, salvo giustificato motivo, ad accettare l’incarico affidato dal Consiglio Direttivo, che verrà espletato in forma gratuita, con diritto al rimborso delle spese sostenute. Le domande di iscrizione pervenute al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno, verranno esaminate possibilmente entro l’anno successivo.

ART. 2 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Come scritto in fondo a questo paragrafo, chi volesse candidarsi agli esami per entrare a far parte dell’Associazione, deve seguire strettamente le indicazioni scritte nel recente Disciplinare riportato nell’apposita sezione ” Diventa Accademico “, PRIORITARIE  e che al tempo stesso dettagliano anche le seguenti indicazioni:

Procedura di ammissione per pasticcieri titolari di aziende

Per i Pasticcieri che siano titolari di aziende la procedura di valutazione di cui al precedente articolo si svolgerà secondo la seguente procedura, composta da tre distinte fasi:

  1. a) prima fase: preliminarmente la Commissione dovrà svolgere le seguenti attività d’indagine:

– effettuare uno o più sopralluoghi ed ispezioni presso l’esercizio commerciale del candidato, volte a valutare le condizioni igieniche di lavoro, la qualità dei prodotti utilizzati e di loro conservazione, la competenza del personale impiegato ed ogni ulteriore aspetto collegato e/o connesso all’attività di pasticceria esercitata dal candidato;

– reperire ogni utile informazione in merito ai requisiti professionali e morali del candidato; di tali attività la Commissione dovrà rendere relazione al Consiglio Direttivo, il quale, su parere della Commissione stessa, disporrà o meno l’accesso del candidato alla seconda fase valutativa.

  1. b) seconda fase: la Commissione dovrà curare l’espletamento da parte del candidato di una prova pratica consistente nella realizzazione, innanzi all’Assemblea dell’Associazione ed in occasione dell’espletamento della prova d’esame, di torte presentate su una montatura caratterizzata dall’utilizzo di più tecniche di decorazione. Le basi per i dolci ed i componenti per la montatura dovranno essere pre – realizzati dal candidato e portati dallo stesso in sede d’esame; le creme, l’assemblaggio delle torte e l’assemblaggio del pezzo di presentazione dovranno essere effettuate in sede d’esame. Del dolce il candidato dovrà illustrare i procedimenti e consegnare la ricetta analiticamente esplicata. Di tale prova la Commissione di valutazione renderà tempestiva e dettagliata relazione al Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere in merito all’accoglimento della domanda di ammissione del candidato; nella valutazione la Commissione dovrà tenere in particolare considerazione le capacità tecniche del candidato nella realizzazione del prodotto di pasticceria ed attribuire un ruolo secondario, seppur importante, alla realizzazione della montatura e della decorazione;
  2. c) terza fase: assunte le relazioni ed il parere della Commissione, il Consiglio Direttivo renderà la propria decisione in merito all’ammissione o meno del candidato all’Associazione. A norma dell’articolo 6 dello statuto, il silenzio varrà quale rifiuto alla domanda.

Procedura di ammissione per Pastry Chef

Per i Pastry Chef la procedura di valutazione di cui al precedente articolo si svolgerà secondo la seguente procedura, composta da tre distinte fasi:

  1. a) prima fase: preliminarmente la Commissione dovrà svolgere le seguenti attività d’indagine:

– effettuare uno o più sopralluoghi ed ispezioni il ristorante dove presta servizio il candidato, volte a valutare le condizioni igieniche di lavoro, la qualità dei prodotti utilizzati e di loro conservazione, la competenza del personale impiegato ed ogni ulteriore aspetto collegato e/o connesso all’attività esercitata dal candidato;

– reperire ogni utile informazione in merito ai requisiti professionali e morali del candidato; di tali attività la Commissione dovrà rendere relazione al Consiglio Direttivo, il quale, su parere della Commissione stessa, disporrà o meno l’accesso del candidato alla seconda fase valutativa.

  1. b) seconda fase: la Commissione dovrà curare l’espletamento da parte del candidato di una prova pratica consistente nella realizzazione, innanzi all’Assemblea dell’Associazione ed in occasione dell’espletamento della prova d’esame, di una demo-prova pratica della durata di 3 ore durante la quale il professionista dovrà descrivere e realizzare un prodotto rappresentativo di tutte le categorie che rientrano nelle competenze di un pasticciere da ristorazione, vale a dire pane (o prodotti assimilabili), pre-dessert, dessert e piccola pasticceria.

Dovrà inoltre saper esporre adeguatamente il suo lavoro, in quanto fra le competenze di un pastry chef di alto livello rientrano anche le dimostrazioni pubbliche e la capacità di comunicare.

Gli esaminandi dovranno fare un’auto-presentazione di sé stessi e del proprio percorso professionale, unitamente alla presentazione delle dispense relative alle ricette che si presenteranno.

Di tale prova la Commissione di valutazione renderà tempestiva e dettagliata relazione al Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere in merito all’accoglimento della domanda di ammissione del candidato; nella valutazione la Commissione dovrà tenere in particolare considerazione le capacità tecniche del candidato nella realizzazione del prodotto di pasticceria.

  1. c) terza fase: assunte le relazioni ed il parere della Commissione, il Consiglio Direttivo renderà la propria decisione in merito all’ammissione o meno del candidato all’Associazione. A norma dell’articolo 6 dello statuto, il silenzio varrà quale rifiuto alla domanda.

 

Procedura di ammissione per Consulenti esperti nell’ambito della produzione e della distribuzione della pasticceria

Per i Pasticcieri che svolgano attività di consulenza la procedura di valutazione di cui al precedente articolo si svolgerà secondo la seguente procedura, composta da tre distinte fasi:

  1. a) prima fase: preliminarmente la Commissione dovrà svolgere le seguenti attività d’indagine:

– partecipare a un corso o una lezione tenuta dal candidato, volta a valutare le capacità di esposizione, le competenze dimostrative e le abilità di parlare in pubblico mentre si lavora, nonché le condizioni igieniche di lavoro, la qualità dei prodotti utilizzati e di loro conservazione e ogni ulteriore aspetto collegato e/o connesso all’attività esercitata dal candidato;

– reperire ogni utile informazione in merito ai requisiti professionali e morali del candidato; di tali attività la Commissione dovrà rendere relazione al Consiglio Direttivo, il quale, su parere della Commissione stessa, disporrà o meno l’accesso del candidato alla seconda fase valutativa.

  1. b) seconda fase: la Commissione dovrà curare l’espletamento da parte del candidato di una prova pratica consistente in una simulazione di consulenza/lezione su un argomento a scelta da svilupparsi nell’arco di 3 ore di esame, suddiviso in 4 step:

1) Auto-presentazione del candidato e del suo percorso professionale, unitamente alla presentazione delle dispense relative ai prodotti che si presenteranno

2) Lezione teorica introduttiva sul tema trattato

3) Dimostrazione pratica che consiste nella realizzazione di 1 prodotto; la realizzazione del prodotto deve essere argomentata e spiegata in tempo reale, il che permetterà di verificare la capacità di esporre mentre si lavora.

4)) Presentazione di un buffet di 8 prodotti realizzato anticipatamente per la degustazione, di cui 7 portati da casa e 1 sarà quello realizzato sul posto

 

Sarà cura dell’esaminando allestire il buffet per la degustazione.

 

Il candidato dovrà illustrare i procedimenti del dolce e consegnare la ricetta analiticamente esplicata in numero di copie sufficienti per tutti gli Accademici che saranno presenti durante l’esame e formuleranno domande tecnico conoscitive ai candidati

Di tale prova la Commissione di valutazione renderà tempestiva e dettagliata relazione al Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere in merito all’accoglimento della domanda di ammissione del candidato; nella valutazione la Commissione dovrà tenere in particolare considerazione:

-capacità di parlare in pubblico

-capacità di argomentare e parlare mentre si sta eseguendo la preparazione del prodotto

-abilità tecniche

-metodo di lavoro

-organizzazione e pulizia

  1. c) terza fase: assunte le relazioni ed il parere della Commissione, il Consiglio Direttivo renderà la propria decisione in merito all’ammissione o meno del candidato all’Associazione. A norma dell’articolo 6 dello statuto, il silenzio varrà quale rifiuto alla domanda.

 

Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere uno specifico Disciplinare avente ad oggetto, in armonia con quanto previsto al presente articolo ed in generale con i principi caratterizzanti l’Associazione, sia il dettaglio dei requisiti e caratteristiche richieste ai candidati, sia il Disciplinare di svolgimento delle diverse fasi della procedura d’ammissione. Il relativo documento è pubblicato sul sito internet dell’Associazione o inviato telematicamente previa richiesta scritta.

 

ART. 3 – RIESAMI

Ogni associato è tenuto, con periodicità quantomeno quinquennale, a sostenere una prova di c.d. riesame, volta a dimostrare la permanenza dei requisiti necessari per la partecipazione all’Associazione. Tale prova dovrà essere sostenuta in occasione di un Simposio Tecnico, innanzi agli altri membri dell’Associazione.

ART. 4 – SUBINGRESSO DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato è personale e non trasmissibile. Pertanto, in caso di cessione dell’azienda e/o delle quote sociali da parte dell’Associato, o comunque in caso di abbandono per qualsiasi titolo o ragione da parte dell’Associato dell’esercizio commerciale presso cui prestava la propria attività, il nuovo proprietario, socio o collaboratore non accederà automaticamente all’Associazione, ma dovrà intraprendere l’iter di ammissione descritto all’articolo 6 dello statuto e punto 2 del presente regolamento.

ART. 5 – QUALITÀ DEI PRODOTTI

Gli associati si impegnano per sé e per gli esercizi commerciali di loro proprietà e/o presso cui prestano la propria attività, a produrre pasticceria di alta qualità, usando materiali di alto valore qualitativo. L’uso di prodotti di qualità non primaria è consentita esclusivamente nell’ambito di ricette di prodotti tradizionali e tipici regionali.

ART. 6 – IGIENE DEI LOCALI

Premesso che i locali dell’azienda dovranno essere autorizzati ed in regola con le vigenti disposizioni sanitarie, ogni Associato dovrà operare nell’ambito di locali e con attrezzature particolarmente pulite ed ordinate; pertanto, l’Associato si impegna a prestare particolare cura a tali aspetti, considerati dall’Associazione tra i propri principi cardine. E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare una Commissione di controllo nominata dal Presidente e composta da almeno due Associati, volta a valutare la situazione igienico – sanitaria degli esercizi presso cui operano gli Associati. A detti controlli, che non richiedono il previo avviso da parte della Commissione, gli Associati non potranno sottrarsi.

ART. 7 – MUTUALITA’ E PARTECIPAZIONE

Gli Associati riconoscono nella mutualità un principio fondamentale caratterizzante l’Associazione. Alla luce di ciò, nonché al fine di meglio perseguire gli scopi propri dell’Associazione, ogni Associato è obbligato a:

– partecipare ai seminari annuali organizzati dal Consiglio Direttivo, salvo che per giustificato e grave motivo da comunicare al Presidente del Consiglio Direttivo;

– nel rispetto delle proprie attitudini, capacità e competenze, trasmettere le proprie idee e suggerire iniziative per la buona riuscita dell’Associazione;

– ospitare nel proprio laboratorio, nel rispetto delle esigenze di entrambi, il collega Associato che per chiarimenti tecnico – professionali ne avrà fatto richiesta;

– rendersi disponibile a partecipare gratuitamente ad iniziative intraprese da altri Associati, se approvate dal Consiglio Direttivo, volte a promuovere i rispettivi esercizi commerciali;

– rendersi disponibile a partecipare gratuitamente all’ideazione, organizzazione ed esecuzione di progetti concordati con le Aziende Partner di Ampi.

La designazione dell’Associato incaricato dello svolgimento degli incarichi di cui al presente articolo è effettuata dal Consiglio Direttivo (o dal Presidente), con criterio di equa distribuzione e tenendo conto dell’ambito territoriale, delle competenze richieste per lo specifico incarico e dell’impegno personale necessario per il suo svolgimento.

Durante le assemblee dei soci è richiesta la totale attenzione e partecipazione, evitando quindi di usare il telefono, uscire o fare pausa all’infuori delle pause programmate da scaletta. In particolare, per evitare distrazioni, è richiesto che venga spento il cellulare, dando come riferimento il recapito della segreteria per eventuali urgenze.

 

ART. 8 – SEMINARI

Ogni anno verranno organizzati due seminari di almeno tre giorni, di cui uno tecnico (c.d. Simposio Tecnico, riservato agli Associati) ed uno pubblico (c.d. Simposio Pubblico); sarà compito dell’Organo Direttivo adottare un Regolamento di Simposio, vincolante per tutti gli Associati. Le date e le location tanto del Simposio Tecnico quanto del Simposio Pubblico dovranno essere comunicate dal Consiglio Direttivo agli Associati con almeno 6 mesi di preavviso. In occasione dei suddetti seminari, gli Associati richiesti dovranno presentare il proprio elaborato nel migliore dei modi, e completo della ricetta e di tutte le spiegazioni tecniche.

ART. 9 – RICETTE

Tutte le ricette nate all’interno dell’Associazione sono di proprietà esclusiva dell’Associazione stessa, e potranno essere utilizzate esclusivamente dagli Associati fintanto che ne saranno membri. Sono, altresì, di proprietà esclusiva dell’Associazione le ricette realizzate e trasmesse o ricevute nell’ambito dell’interscambio delle conoscenze con altri colleghi gestito dall’Associazione. Tali ricette, a disposizione degli Associati e da loro esclusivamente utilizzabili, non dovranno essere pubblicate né diventare di dominio pubblico. Solo il maestro pasticcere che le ha create può decidere della loro pubblicazione. Ogni singolo Associato è tenuto a collaborare con l’Associazione realizzando ed inviando all’Associazione stessa, laddove richiesto ed entro 2 settimane dalla richiesta del Consiglio Direttivo, ricette di semplice realizzazione e rivolte a soggetti non professionisti. Tali ricette potranno essere concesse in uso gratuito dall’Associazione alle proprie eventuali aziende Partner. In tal caso, l’Associato potrà richiedere che l’ utilizzo di tali ricette sia subordinato all’indicazione in calce alla medesima del proprio nominativo con l’ulteriore indicazione “membro di Accademia Maestri Pasticceri Italiani”. Tali ricette, in ogni caso, rimarranno di proprietà esclusiva dell’Associazione, la quale non avrà obbligo alcuno nei confronti degli Associati per quanto riguarda il loro impiego ed utilizzo.

In occasione dei Simposi Tecnici i gruppi di lavoro sono tenuti ad inviare alla Segreteria le ricette entro il lunedì della settimana precedente il Simposio; il mancato adempimento a questa regola comporta la mancata presentazione del prodotto al Simposio stesso e viene considerata “ammonizione” per tutti i componenti del gruppo.

ART. 10 – TECNICHE PRODUTTIVE

Ogni Associato è tenuto al più stretto riserbo in merito alle eventuali tecniche di produzione di cui fosse venuto a conoscenza nell’ambito dell’Associazione e/o in riferimento agli altri Associati. Qualora tali tecniche costituiscano segreto industriale e/o siano coperte da diritti di proprietà industriale, esse non potranno essere divulgate e/o utilizzate se non previa autorizzazione da parte dell’Associato titolare.

ART. 11 – SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

Il marchio, la ditta, l’insegna ed ogni altro segno distintivo dell’Associazione sono di sua esclusiva proprietà e pertinenza. Pertanto, ogni e qualsivoglia oggetto, supporto o elemento riportante detti segni distintivi sarà di proprietà esclusiva dell’Associazione, anche se realizzato a spese e cure dei singoli Associati. Ogni Associato avrà facoltà di utilizzare il solo marchio dell’Associazione, nelle forme, modalità e termini dalla stessa approvati, al mero fine di far conoscere la propria appartenenza all’AMPI, e comunque in modo tale da non ledere in alcun modo l’onorabilità ed il buon nome dell’Associazione stessa e dei suoi Associati. Cessato per qualsivoglia ragione o causa il rapporto associativo, l’ex Associato sarà tenuto a sospendere immediatamente l’utilizzo di detto marchio ed a rendere all’Associazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento interruttivo del rapporto, ogni e qualsivoglia oggetto, supporto o elemento riportante i segni distintivi dell’Associazione stessa.

ART. 12 – DIVISA

Ogni Associato è tenuto a far realizzare, a proprie spese e cure, una o più divise dell’Associazione per il proprio utilizzo personale, secondo le indicazioni ed in base al modello approvato dall’Associazione stessa. E’ obbligo di ogni associato vestire con l’ultima versione della divisa di Accademia completa (pantaloni neri, giacca, cappello e scarpe scure) in occasione di apparizioni in pubblico ed eventi mediatici, nonché in tutte le manifestazioni ufficiali, siano esse organizzate dall’Associazione o meno. In relazione alle cene istituzionali realizzate in occasione dei Simposi e/o laddove si venga invitati da terzi in qualità di Accademici AMPI si prevede che ognuno indossi la spilla ufficiale AMPI e si vesta seguendo queste indicazioni:

-camicia e giacca scura per gli uomini

-abito elegante/tailleur scuro per le donne

 

ART. 13 – ALBO D’ ONORE

E’ facoltà dell’Associazione istituire un Albo d’Onore nel quale verranno iscritti i nominativi di Associati ai quali si riconoscono speciali meriti nel perseguimento degli scopi propri dell’Associazione e nell’affermazione dell’immagine della pasticceria di alta qualità in Italia e nel Mondo. L’iscrizione dei nominativi in tale Albo, da esporsi altresì presso la sede operativa dell’Associazione e di cui verrà data menzione nell’opuscolo AMPI, verrà deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli Associati.

ART.14 – ASSENZE E AMMONIZIONI

Come riportato nell’art.7 le assenze ai Simposi sono giustificate solo a fronte di gravi problemi di salute;

2 assenze consecutive, non giustificate, portano all’estromissione dell’Associazione.

Anche la partecipazione parziale al Simposio (arrivo in ritardo o partenza in anticipo rispetto alla durata totale dell’evento) può essere trattata come assenza. Sarà cura del Consiglio Direttivo valutare le casistiche e giustificare o meno tali parziali assenze.

Il mancato rispetto di qualsiasi comportamento elencato nel Regolamento e/o nello Statuto porta ad un’ammonizione; il raggiungimento di 3 ammonizioni viene considerata come “assenza”.

Gli accademici residenti all’estero sono tenuti alla partecipazione ad almeno 1 Simposio l’anno.